13 marzo 2007

P2P ed equo compenso: mari e Monti

Leggo sempre con interesse gli articoli dell'avvocato Andrea Monti.
Lo conosco molto bene professionalmente, avendolo seguito dai tempi di Alcei e per tutte le successive evoluzioni (ICT Lex soprattutto), e molto meno bene personalmente (ci siamo incrociati più di una volta... ma sono sicuro che per strada non mi riconoscerebbe).
Mi piacciono soprattutto i suoi contributi su PC Professionale, mensile con il quale collabora da molti anni.

Ecco il punto: sul più recente numero di PC Professionale (n. 192 di Marzo 2007), Monti commenta con la solita chiarezza la sentenza della n. 149/07 della III sez. Penale della Corte di Cassazione, salita agli onori delle cronache per essere stata oggetto di clamorose sviste interpretative e di piccoli incidenti di percorso anche ad opera di noti colleghi. A chiusura del pezzo, tuttavia, propone una visione a mio avviso eccessivamente ampia della disciplina della "copia privata", arrivando ad includervi anche il download (solo il download, senza condivisione!) da internet a scopo privato di materiali protetti dal diritto d'autore.

La tesi di Monti è più o meno questa (l'avvocato mi perdoni la semplificazione): visto che esiste una previsione come il 71-sexies LdA che legittima la riproduzione privata di fonogrammi o videogrammi e visto che la legge prevede comunque una forma di "equo compenso" per i detentori dei diritti, qualora una persona fisica scaricasse *senza condividere* musica o film per uso esclusivamente personale e li masterizzasse su supporti per i quali è stato pagato l'equo compenso, allora non sarebbe nemmeno applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 174-ter LdA.

Molto modestamente, non sono d'accordo.
Premesso che, come sapranno quei pochi che hanno avuto la ventura di leggere i miei interventi in materia (specie, questo), sono uno strenuo difensore del diritto alla copia privata e rimarrò sempre critico nei confronti del silenzio intorno a questo istituto e dell'ambigua comunicazione contro la pirateria, credo tuttavia che l'articolo 71-sexies ponga limiti ben precisi, i quali non possono essere interpretati con eccessiva elasticità.

In particolare, l'articolo di legge parla di "riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto". Ora, nonostante la terminologia un po' arcaica, "fonogrammi e videogrammi" non possono essere accomunati tout-court alle "opere dell'ingegno", avendo in questo contesto il significato di (rispettivamente) "supporti per veicolare opere musicali e opere cinematografiche". L'ipotesi considerata è quindi quella del lecito possesso da parte di un privato di un CD originale o un DVD originale (o supporti analoghi): nel caso del download, invece, da un lato, non esisterebbe una "riproduzione di fonogrammi o videogrammi" (almeno se non vogliamo estendere il significato, fino a ricomprendervi anche i file mp3 o simili) e, soprattutto, dall'altro lato detto accesso non sarebbe "legittimo", perché in un sistema di condivisione nessuno può legittimamente mettere le proprie opere a disposizione di terzi.
In internet, l'unica ipotesi nella quale un soggetto metta a disposizione di terzi materiali coperti dal diritto d'autore per il loro scaricamento è quella nella quale detto soggetto abbia l'autorizzazione del titolare dei diritti. In questo caso, tuttavia, siamo al di fuori della previsione ex articolo 71-sexies, la quale come noto è invece un'eccezione alla regola generale che subordina ogni atto di riproduzione dell'opera al consenso dell'autore o titolare.

Concludo dicendo che l'interpretazione dell'avv. Monti è espressamente definita dall'autore stesso come un'opinione personale "non ancora collaudata in giudizio", a conferma dell'onestà intellettuale e dell'assenza di principi univoci in materia.

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2 Commenti:

Alle 20 marzo 2007 8.07 , Andrea ha detto...

Gentile Alessio Canova,

Il mio ragionamento non parte dall'art.171 sexies ld.a. ma dalla (ammetto, infelice) formulazione dell'art. 171 ter: "E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, ecc. ecc.

Questa norma fa riferimento - in generale - a opere protette e quindi a una nozione piu' ampia di "fonogramma" o "videogramma". Quindi il mio ragionamento "tiene" rispetto alle tue obiezioni.

Cio' non toglie che riflettero' attentamente sulle tue considerazioni (per le quali ti ringrazio).

A risentirci.

Andrea Monti

 
Alle 26 marzo 2007 15.35 , Alessio Canova ha detto...

Prima di tutto, grazie avvocato per aver impreziosito con la tua presenza il recente esordio di questo modesto blog.

Secondariamente, avevo ben inteso la tua interpretazione del concetto di "fonogramma" o "videogramma" e non dubito che "tenga" e che sia anche decisamente attuale. Anzi, forse troppo attuale: temo tuttavia che il legislatore avesse in mente qualcosa di ben più ristretto. :-)

Un caro saluto.

 

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